Decisione 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955, n. 85

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955, 85

sul ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale il 1 aprile 1954: «Provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole

Presidente: PERASSI; Relatore: BRACCI; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv. Salerni) - Regione siciliana (Avv.ti Pugliatti e Orlando Cascio).

 

(omissis)

FATTO

 

Il 1 aprile 1954  lAssemblea regionale siciliana approv una legge portante: « Provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole .

In virt di questa legge lAssessore regionale per lagricoltura e le foreste fu autorizzato a concedere contributi nella misura del 50%, per la costruzione, acquisto dellarea, completamento, ampliamento ed attrezzatura di cantine sociali, impianti e magazzini destinati alla conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli nonch locali destinati al ricovero di macchine. Fu previsto un ulteriore contributo del 10% sul costo del macchinario purch si trattasse di mac-chinario fabbricato in Sicilia. Un ulteriore contributo del 2% fu previsto sugli interessi delle operazioni di credito per gli scopi suddetti (art. I).

Questi contributi furono destinati alle cooperative agricole che avessero sede e che operassero in Sicilia e allistituto della vite e del vino che per dovr cedere a cooperative di produttori gli impianti costruiti coi contributi suddetti (art. 2 ). Gli artt. 3 e 5 contengono norme di procedimento, lart. 6 riduce il contributo nei limiti di una integrazione se la cooperativa o lente godano del contributo statale o regionale, e lart. 7 fa obbligo alle cooperative, ammesse al contributo, di non mutare la destinazione delle opere sussidiate senza preventiva autorizzazione dellAssessorato dellagricoltura per non meno di venti anni.

Fu inoltre sancito che le cooperative e listituto della vite e del vino godranno delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, portante provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione e successive aggiunte e modificazioni, limitatamente agli opifici costruiti con i contributi di questa legge (art. 9).

Per la concessione dei contributi fu autorizzata la spesa di 6oo milioni da ripartirsi in tre esercizi a partire dal 1954-1955.

Il Commissario dello Stato con ricorso 10 aprile 1954, presentato nei termini, contest la legittimit costituzionale:

a) dell art.7, in quanto il potere conferito allassessore regionale dautorizzare il mutamento di destinazione delle opere sussidiate secondo la legge impugnata, appunto in considerazione della destinazione, sarebbe di natura legislativa e come tale in contrasto con lart. 20 dello Statuto siciliano che attribuisce agli assessori funzioni puramente esecutive ed amministrative e con lart. 81 della Costituzione in quanto ogni spesa - col mutamento della destinazione muterebbe anche la. spesa - deve essere autorizzata per legge;

b) dellart. 9 che sarebbe in contrasto con i principi che informano la legislazione nazionale in materia tributaria nella quale non vi sarebbero esempi di esenzioni tributarie concesse a soggetti limitatamente ad oggetti genericamente indicati senza termine;

c) dellart. 11 che prevedendo una spesa di 600 milioni non ha indicato i mezzi per farvi fronte violando in tal modo lart. 81 della Costituzione.

La Regione ha eccepito in via preliminare linammissibilit del ricorso per difetto di legittimazione attiva del dr. Gargiulo che divenuto prefetto di Torino non sarebbe pi Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Inoltre la Regione nega il fondamento dei motivi dellimpugnazione e quanto a quello sullart. 9 - violazione dei principi tributari - nega la competenza dellAlta Corte affermando che lincertezza del significato di una legge fa sorgere problemi dinterpretazione, non questioni di legittimit costituzionale.

Durante la discussione del ricorso, avvenuta il 5 ottobre 1954, le parti insistettero nelle loro impugnazioni ed eccezioni ed il Procuratore generale concluse per laccoglimento del ricorso.

Con ordinanza 6 ottobre 1954 lAlta Corte richiese alla Regione la produzione del testo degli stati di previsione dellentrata e della spesa per lesercizio finanziario 1954-55.

La Regione produsse in giudizio la legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, emanata nel frattempo, con la quale fu approvato lo stato di previsione.

Il ricorso fu richiamato alludienza del 9 dicembre 1954 e le parti si rimisero alle precedenti conclusioni mentre il Procuratore generale concluse per il rigetto del ricorso essendo stato a suo avviso soddisfatto con lo stato di previsione, approvato dalla legge regionale novembre 1954, n. 38, lobbligo dellart. 81 della Costituzione.

 

DIRITTO

 

Leccezione d inammissibilit del ricorso per difetto di legittimazione attiva nel dott. Gargiulo, sollevata dalla Regione, da ritenersi infondata.

Non vi dubbio che la carica di Commissario dello Stato della Regione siciliana (art. 1 D.L.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 307: il Commissario dello Stato, previsto dallart. 27 dello Statuto della Regione siciliana, risiede a Palermo) sia residenziale e che, come tale, male si concili con quella di prefetto di Torino anche a tenere presente le sole esigenze pratiche, stante la gravit dei termini sanciti dallo Statuto per limpugnazione delle leggi regionali da parte del Commissario stesso.

Ma a parte che, in fatto, il decreto di nomina del dott. Gargiulo a prefetto di Torino non risulta a questa Corte che sia stato perfezionato in data anteriore alla presentazione del ricorso, vige indubbiamente a favore del primo ufficio ricoperto dal dott. Gargiulo, cio dellufficio di Commissario dello Stato, il principio della prorogatio dei pubblici poteri. In virt di questo principio i poteri permangono nel titolare del pubblico ufficio fino a quando altri non venga a sostituirlo se manchi, come nel caso, un organo vicario. Poich alla data della presentazione del ricorso, il dott. Gargiulo non risultava sostituito nellufficio di Commissario dello Stato, egli continuava ad agire legittimamente quale titolare di quellufficio e gli effetti duna eventuale incompatibilit, relativa alla carica di prefetto riguardano le funzioni del secondo ufficio e non anche quelle di Commissario dello Stato. Quanto al primo motivo la censura del Commissario dello Stato sembra del tutto infondata.

Lart. 7 della legge impugnata assoggetta ad autorizzazione del Assessorato allagricoltura e alle foreste il mutamento di destinazione delle opere eseguite dalle cooperative e sussidiate ai sensi della legge stessa.

I poteri che la legge attribuisce allassessorato per concedere o per pagare queste autorizzazioni sono di natura evidentemente amministrativa e luso in concreto che lassessorato far di questi poteri sai sottoposto, ovviamente, a tutti i controlli giurisdizionali che sono propri degli atti amministrativi.

In tutto ci non pu ravvisarsi alcun profilo dillegittimit costituzionale e le critiche sullampiezza del potere discrezionale attribuito a questo proposito allAssessorato allagricoltura investono problemi di politica legislativa del tutto estranei alla giurisdizione di questa Alta Corte.

Del pari infondato appare il secondo motivo che, in quanto censura la difettosa formulazione dellart. 9, solleva questioni dinterpretazione della legge che esorbita dalla competenza dellAlta Corte e che in quanto lamenta la mancanza di ogni precisazione circa la durata delle agevolazioni tributarie dimentica, a prescindere da ogni considerazione giuridica al riguardo, che il termine di fatto sancito mediante il riferimento alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29,  e successive modificazioni.

Per quanto riguarda poi i motivi dellimpugnazione relativi alle affermate violazioni dellart. 81 della Costituzione, ogni loro eventuale fondamento venuto a mancare perch gli stati di previsione dellentrata e della spesa della Regione siciliana per lanno finanziario 1 luglio 1954-30 giugno 1955 contengono la regolare impostazione in bilanci della spesa di L. 200.000.000 per lanno 1954-55.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana il 1 aprile 1954 concernente provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole.